Responsabilità amministratori
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni causati alla stessa. Esclusi da tale fattispecie sono unicamente gli amministratori esenti da colpa, o coloro che hanno palesemente manifestato il proprio dissenso circa gli atti che hanno arrecato danno alla società. La sopra citata solidarietà è estesa inoltre ai soci
che hanno ratificato o autorizzato l’operato degli amministratori responsabili.
IN CONCLUSIONE: la S.r.l. unipersonale è consigliata per coloro che desiderano fruire delle agevolazioni previste senza però dover condividere con gli altri la gestione della società, limitando nel contempo la responsabilità patrimoniale al solo capitale conferito nell a società.
Capitale minimo ¼ 10.000,00 – Responsabilità illimitata NO – Atto pubblico/scrittura Sì – autenticata – Attività commerciale Sì.
La Società a responsabilità limitata con un unico socio
Per costituire la S.r.l. unipersonale valgono, sul piano formale, le medesime regole che caratterizzano la costituzione della S.r.l. pluripersonale.
Le principali caratteristiche di questo tipo di società sono state introdotte dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88 e sono così riassumibili:
intero versamento del capitale sociale: affinché sia applicabile il principio della limitazione di responsabilità, deve essere interamente versato il conferimento in denaro relativo al capitale sociale;
indicazioni negli atti e nella corrispondenza: negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che si tratta di S.r.l. a unico socio;
trascrizione contratti tra società e socio unico: i contratti tra la società e il socio unico e le operazioni a favore di quest’ultimo, devono essere trascritti nel libro adunanze del consiglio di amministrazione oppure risultare da atto scritto;
completo versamento dell’aumento di capitale: in caso di aumento di capitale quando la S.r.l. ha un unico socio, il conferimento in denaro relativo all’aumento deve essere interamente versato;
integrazione di capitale entro tre mesi se la S.r.l. diventa unipersonale: se una S.r.l. rimane con un unico socio, questi deve effettuare entro tre mesi l’eventuale integrazione affinché il capitale sociale risulti interamente versato.
A seguito della notevole riduzione della responsabilità dell’unico socio vi sono dei casi specifici in cui il socio stesso perde tale limitazione.
In particolare la sua illimitata responsabilità potrà essere ora dichiarata unicamente quando ricorrono le seguenti condizioni:
la società è insolvente;
il capitale sociale non è stato versato per intero all’atto della costituzione o in caso di aumento di capitale sociale da parte dellunico socio;
non sia stata effettuata la prescritta pubblicità nel registro delle imprese, contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.