Pubblicità nella Buca delle Lettere: Come Difendersi
Una sentenza del Giudice di Pace di Bari ( Avv. Giuseppe Frugis, causa civile iscritta al n.5822 RG 2002, sentenza del 19.12.2003) ha infatti condannato due gruppi della grande distribuzione a risarcire un consumatore per il danno derivato dalla pubblicità indesiderata inserita nella cassetta postale.
Questo perchè il consumatore aveva espresso la sua volontà di non voler ricevere pubblicità nella propria cassetta della posta tramite avviso ben in evidenza. In molti casi dunque tale soluzione potrebbe rivelarsi molto efficace, anche se tutto dipende dalla coscienza dell’operatore o del postino che recapita i volantini.
Soluzioni più drastiche
Se nonostante gli accorgimenti presi le cose non cambiano si può provare con qualche rimedio più energico, almeno nei casi in cui la pubblicità arriva tramite lettera o plico affrancato.
In tale circostanza infatti è possibile fare una restituzione al mittente, richiedendolo al postino se si ha la fortuna di incrociarlo quanto sta imbucando la busta, o in alternativa recandosi all’ufficio postale. Se invece per rispedire lo spamming al mittente ci si reca in posta, occorre barrare con due righe in diagonale l’indirizzo del destinatario e scrivere RESPINTO AL MITTENTE.
La normativa di riferimento in proposito è il DM Sviluppo economico 1 ottobre 2008 – GU n. 242 del 15.10.200. In particolare l’Articolo 23 che dice testualmente:
Articolo 23. Rifiuto dell’invio
Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui all’art. 2, lettera e), l’invio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dall’addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio.
Per la restituzione al mittente i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo. Ove il mittente non sia individuabile o rifiuti la restituzione l’invio sarà distrutto.
Praticamente in questo caso la pubblicità respinta, in teoria dovrebbe tornare al mittente che si vedrà costretto a pagare una sovrattassa aggiuntiva per il costo sostenuto dalle poste per il doppio tragitto. Analizziamo ora i casi in cui si riceva pubblicità priva di mittente o comunque non inviata per via postale ma tramite tecniche di volantinaggio.
Ci si può rivolgere all’azienda pubblicizzata sul foglietto (negozio, supermercato o altro) richiedendo espressamente (meglio ancora se per iscritto) di essere cancellati dall’elenco e non ricevere più pubblicità.
Poichè la maggior parte delle volte i negozianti (grossi o piccoli che siano) si rivolgono ad agenzie del settore che si occupano della distribuzione del materiale pubblicitario, è ipotizzabile che alla propria richiesta si riceva l’indirizzo dell’agenzia stessa.
In tal caso è bene scrivere una bella lettera di diffida visto che secondo alcuni giudici la pubblicità selvaggia configura una violazione dei diritti della persona, che possono essere fatti valere in apposito giudizio. Altra soluzione possibile, boicottare le aziende che inviano pubblicità non richiesta. Pratica molto in uso altrove, che potrebbe diventare un potente strumento a disposizione dei consumatori.
Eppure un mondo ideale basterebbe che ognuno manifestasse semplicemente la propria volontà di ricevere o meno la pubblicità e questa volontà venisse rispettata. Saremmo tutti più contenti.
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