Sospensione Mutui 2013: Come Richiederla

A partire dal 27 aprile diventa operativo il Fondo di Solidarietà attraverso cui è possibile, per chi si trova in difficoltà economiche,  sospendere il pagamento delle rate del mutuo fino ad un massimo di 18 mesi. Di seguito le modalità operative di accesso al fondo.


Rate mutuo: come sospenderne il pagamento
Chi possiede i requisiti necessari, può accedere al fondo di solidarietà 2013 seguendo l’apposito iter ed utilizzando la modulistica della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

L’istanza deve essere inoltrata a Consap attraverso la banca con cui è stato stipulato il mutuo, seguendo le nuove norme disciplinate dalla Legge n. 92 del 28/06/2012.

Documentazione necessaria
Oltre all’apposita domanda debitamente compilata, bisogna allegare copia del documento di identità e l’attestazione ISEE.

Se la richiesta di sospensione del mutuo è motivata da cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione, servono anche:

lettera di licenziamento o documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (nel caso di rapporto a tempo determinato;

copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (in caso di rapporto a tempo determinato);

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione occorre invece la copia del contratto ed eventuali comunicazioni interruttive del rapporto.

In tutti i casi di dimissioni per giusta causa sono necessari:

sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:

certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

Dopo aver acquisito la documentazione, sarà la banca ad occuparsi di inoltrare telematicamente la domanda a Consap.

Per scaricare il modulo clicca qui.

Controlla se possiedi i requisiti per fare domanda di accesso al fondo di solidarietà e richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.


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