L’imposta di bollo sui conti correnti di base non si paga! Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con una circolare diramata che chiarisce, tra l’altro, anche le esenzioni previste e il criterio di calcolo oltre che gli ambiti di applicazione dell’imposta di bollo agli estratti di conti correnti e ai libretti di risparmio.
La circolare chiarificatrice stilata dell’erario è la n. 48/E del 21/12/12 ed ha come oggetto: Modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari – Articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Imposta di bollo: cosa cambia
Banche e istituti finanziari, oltre che le Poste Italiane, sono tenute ad applicare un’imposta di bollo di 34,20 euro sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio, a condizione che l’intestatario sia una persona fisica.
Nel caso in cui si tratti invece di persone giuridiche (e comunque anche in tutti gli altri casi), il bollo applicato è pari ad un importo di 100 euro annui.
Novità per quanto concerne i libretti al portatore riguardano il censimento dei soggetti intestatari, in fase di emissione del libretto: nel caso in cui, successivamente all’emissione viene registrato dall’istituto creditizio come portatore del libretto un soggetto diverso, l’imposta di bollo sarà dovuta anche dal nuovo portatore.
L’imposta di bollo deve essere pagata per ogni conto aperto, ovvero, nel caso in cui si è intestatari di più rapporti di conto corrente o libretti di deposito o di risparmio che dir si voglia, è obbligatorio assolvere all’imposta per ogni rapporto aperto.
Come accennato sopra, restano esenti dal pagamento dell’imposta di bollo annuale i cosiddetti conti base, rivolti alla clientela socialmente svantaggiata o che comunque abbia un reddito non superiore ai 7.500 euro all’anno (indice Isee).
Vale lo stesso anche per tutte le persone fisiche che detengono conti correnti o libretti di deposito con un valore medio di giacenza complessivo fino a 5 mila euro, ove per giacenza media viene intesa la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo rendicontato.
Novità anche riguardo le informazioni relative a valori mobiliari, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative, strumenti finanziari derivati, buoni fruttiferi postali, depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, con un valore superiore a 5.000 euro.
Il bollo su tali comunicazioni dei prodotti finanziari, va applicata sull’ammontare complessivo che il cliente ha presso ogni singolo intermediario/ente gestore, proporzionalmente, nella misura dell’1 per mille per il 2012 e dell’1,5 per mille annuo dal 2013 in poi.
L’importo minimo da pagare è di 34,20 euro, il massimo 1200, previsto solo per l’anno ancora in corso. Appare evidente che risulta utile adottare degli accorgimenti per risparmiare sull’imposta di bollo e risparmiare sui costi fissi e di gestione dei conti deposito, conti correnti postali e bancari, libretti di risparmio.