Lo dice la pubblicità: qualsiasi uso si faccia col televisore, bisogna comunque pagare il Canone Rai. Chi invece ha un computer, uno smartphone, un tablet o altro dispositivo multimediale, nel pieno rispetto della legge, non è dovuto al pagamento del canone tv.
Il Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 78). – Decreto convertito in l. 4 giugno 1938, n. 880 (in Gazz. Uff., 5 luglio 1938, n. 150). — Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, all’ Articolo 1 recita:
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente.
Vuol dire che se in casa c’è un televisore o una radio è obbligatorio pagare il canone Rai. Ma chi possiede il computer, uno smartphone, o altro device mobile/fisso o dispositivo multimediale, deve pagare il Canone Rai? La risposta è no!
A fare chiarezza il Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera che con una risposta scritta del 26 aprile 2012, nell’allegato B della seduta n. 626, all’interrogazione 4-15099 presentata da Giuseppe Giulietti, ha specificato che il possesso di dispositivi multimediali, non si paga il canone.
Il punto saliente della risposta cita testualmente: non è possibile includere altre forme di distribuzione del segnale audio/video (per esempio Web Radio, Web Tv) che sono basate, come dicono i tecnici, su portanti fisici diversi.
In linea generale sono, quindi, esclusi i personal computer, fissi o portatili, i tablet (come gli iPad) e gli smartphone, cioè gli strumenti suscettibili, di per sé, di connessione alla rete internet.
È però necessario, per essere più chiari, qualche ulteriore specificazione tecnica. In altre parole, dobbiamo circoscrivere il campo degli apparecchi soggetti al pagamento del canone a quelli utili alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre e piattaforme satellitare.
Tali apparecchi sono quelli caratterizzati da un sintonizzatore, che ha la funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione e la capacità autonoma di erogare il servizio di radiodiffusione (o come veniva chiamato nel regio-decreto di radioaudizione).
La Rai ha così rinunciato all’imposta che non avrebbe fatto altro che rallentare l’innovazione contribuendo ad accrescere il digital divide. Esenzione canone Rai non solo per chi possiede dispositivi multimediali (sempre che non ci siano tv o radio in casa o in ufficio), ma anche per alcune categorie di utenti.