Bollo Auto: Tempi di Prescrizione

Bollo auto prescritto: cosa fare


Se si riceve un avviso, una richiesta di pagamento del bollo auto, una notifica o un sollecito, pur essendo trascorsi i termini di legge, si può presentare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, istanza di annullamento (reclamo, auto tutela) dell’atto stesso entro 30 giorni dalla data di notifica.

Se invece arriva una cartella esattoriale, si può proporre ricorso presso la commissione tributaria provinciale, eccependo la prescrizione.

Non prima di aver verificato la normativa regionale sulla prescrizione visto che il legislatore, con l’art. 2 comma 22 della L. n.350/03, ha di volta in volta prorogato la sanatoria fino all’aprile 2012, che potrebbe essere diversa da Regione a Regione.

Ricordiamo che la prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).

La scadenza di termini di prescrizione, così come descritti in questo articolo, trovano riscontro anche in diverse sentenze in cui la giurisprudenza si è espressa in materia:

– Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.;
– Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto;
– Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

La I Sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3658/1997, ha puntualizzato inoltre che il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi.

Altra ipotesi in cui si potrebbe trovare qualcuno che non ha pagato il bollo auto

Facendosi aiutare da un avvocato, o magari per risparmiare rivolgendosi a una delle tante associazioni di consumatori che offrono il servizio di consulenza legale a fronte del pagamento di una quota associativa annuale di poche decine di euro, si potrebbe proporre ricorso avverso l’intimazione di pagamento, eccependo la prescrizione del credito.

Questo nel caso di notifica della cartella successiva all’intervenuta prescrizione.

Infatti, la notifica di un atto amministrativo, seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione, non ne determina la mutazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art. 2953 c.c., poiché tale atto è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, come nel caso di una sentenza non più impugnabile (sentenza della corte di cassazione n.12263 del 25 maggio 2007).

Quindi, se la prescrizione del bollo (e del relativo credito) fosse già intervenuta alla data di notifica della cartella, la successiva intimazione notificata oltre il termine triennale potrebbe non avere alcuna validità.



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