I tempi di prescrizione del bollo auto non pagato è importante conoscerli poichè, trascorsi i termini previsti dalla legge, decade l’obbligo di pagamento per il contribuente, così come il diritto dell’ amministrazione finanziaria di recuperare gli importi dovuti.
L’Aci ha appena divulgato la notizia secondo cui, circa il 15% degli italiani, percentuale doppia rispetto al passato, non pagano più il bollo (forse perchè non hanno i soldi per farlo?).
Questo si tramuterebbe, secondo stime dell’Unrae (l’associazione delle aziende automobilistiche estere operanti in Italia), in un ammanco di 1 miliardo di euro solo per l’anno 2010.
Sempre in base alla medesima analisi, lo Stato ha incassato 5,6 miliardi di euro, quando invece sarebbero dovuti entrare 6,6 miliardi di euro; facile prevedere a breve, per i bolli non pagati, una valanga di cartelle esattoriali.
Può essere utile sapere se e in quali casi c’è modo di non pagare i bolli scaduti sempre e comunque nel rispetto delle regole.
Bollo auto e prescrizione: cosa dice la legge
Secondo quanto stabilito dall’art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Inoltre, nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Tradotto in parole povere, secondo l’interpretazione più ricorrente delle norme attuali sopra esposte, il bollo auto si prescrive trascorsi 3 anni dal termine di pagamento a cui ogni singolo bollo è riferito, a condizione che nel frattempo non si riceva notifica di un atto interruttivo.
Attenzione: i 3 anni trascorsi, sono riferiti a quello successivo al momento in cui sarebbe dovuto effettuare il pagamento.
Per fare un esempio più chiaro, ipotizzando un bollo che doveva essere pagato nel 2010, potrà essere considerato in prescrizione solo a partire dal 1° gennaio 2014 (passati 3 anni + quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento).
Sempre che, nel frattempo, non sia arrivato qualche sollecito o richiesta che annullerebbe la prescrizione.
Bollo auto prescritto: cosa fare
Se si riceve un avviso, una richiesta di pagamento del bollo auto, una notifica o un sollecito, pur essendo trascorsi i termini di legge, si può presentare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, istanza di annullamento (reclamo, auto tutela) dell’atto stesso entro 30 giorni dalla data di notifica.
Se invece arriva una cartella esattoriale, si può proporre ricorso presso la commissione tributaria provinciale, eccependo la prescrizione.
Non prima di aver verificato la normativa regionale sulla prescrizione visto che il legislatore, con l’art. 2 comma 22 della L. n.350/03, ha di volta in volta prorogato la sanatoria fino all’aprile 2012, che potrebbe essere diversa da Regione a Regione.
Ricordiamo che la prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
La scadenza di termini di prescrizione, così come descritti in questo articolo, trovano riscontro anche in diverse sentenze in cui la giurisprudenza si è espressa in materia:
– Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.;
– Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto;
– Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
La I Sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3658/1997, ha puntualizzato inoltre che il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi.
Altra ipotesi in cui si potrebbe trovare qualcuno che non ha pagato il bollo auto
Facendosi aiutare da un avvocato, o magari per risparmiare rivolgendosi a una delle tante associazioni di consumatori che offrono il servizio di consulenza legale a fronte del pagamento di una quota associativa annuale di poche decine di euro, si potrebbe proporre ricorso avverso l’intimazione di pagamento, eccependo la prescrizione del credito.
Questo nel caso di notifica della cartella successiva all’intervenuta prescrizione.
Infatti, la notifica di un atto amministrativo, seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione, non ne determina la mutazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art. 2953 c.c., poiché tale atto è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, come nel caso di una sentenza non più impugnabile (sentenza della corte di cassazione n.12263 del 25 maggio 2007).
Quindi, se la prescrizione del bollo (e del relativo credito) fosse già intervenuta alla data di notifica della cartella, la successiva intimazione notificata oltre il termine triennale potrebbe non avere alcuna validità.