Dopo le lamentele di molti automobilisti e di diverse Regioni italiane, è arrivato il chiarimento ministeriale risolutivo e immutabile, finalizzato a porre fine alla questione riguardante il bollo sulle auto storiche: sarà obbligatorio pagarlo e gli enti locali non potranno opporsi in alcun modo.
Infatti, così come stabilito dall’interpretazione della norma presente nell’ultima legge di stabilità , le auto con meno di 30 anni vita non potranno più godere dell’esenzione dal pagamento del bollo.
L’esonero dalla tassa automobilistica quindi, rimane solo per le auto d’epoca, ossia quelle immatricolate da almeno 30 anni di tempo o più e che siano considerate di interesse storico.
E visto che diverse regioni italiane si erano schierate a favore dei cittadini contrari alle nuove norme sull’imposta di possesso per le auto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rilasciato una nota chiarificatrice nella quale si evidenzia che gli enti regionali territoriali non possono in alcun modo disciplinare la materia in contrasto con la norma statale.
A poco o nulla dunque sono serviti i disegni legge regionali che erano stati presentati, cercando di evitare l’applicazione del tributo, da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria, visto che sono proprio loro a doverlo applicare in nome e per conto dello Stato.
Marcia indietro obbligata dunque e vincolo di attenersi alle decisioni governative anche se, gli animi non si sono ancora placati.
Tant’è vero che, i rappresentanti delle categorie interessate, minacciano di proseguire la battaglia con decisioni drastiche, quali ad esempio la rottamazione dei veicoli, generando perdite per svariati miliardi di euro e conseguente diminuzione dei posti di lavoro (carrozzieri, meccanici, venditori di pezzi di ricambio, ecc.) in chi opera nel settore.
Appare evidente che l’innalzamento di ulteriori 10 anni dell’età necessaria a considerare storici i veicoli non aiuterà di certo il segmento delle auto d’epoca.
Di seguito il testo integrale riguardante il bollo sulle auto storiche pubblicato in gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2015:
La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 666), abrogando i commi 1 e 2, articolo 63, Legge n. 342/2000, ha stabilito che a decorrere dal 2015 è soppressa l’esenzione dal bollo per autoveicoli/motoveicoli “storici”, costruiti da oltre 20 anni.
In particolare, rimane confermata l’esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63, a decorrere dal trentesimo anno di costruzione dell’autoveicolo/motoveicolo.
Alcune regioni, prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 666, Legge n. 190/ 2014, avevano introdotto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ed avevano assoggettato tali veicoli ad una tassa di possesso forfetaria.
Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 dette regioni avevano sostenuto che le norme di favore da esse introdotte continuavano a trovare applicazione, nonostante la legge statale avesse disposto l’eliminazione dell’esenzione dal pagamento.
Con question time 25 febbraio 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diversamente precisato che la regione non può disciplinare la materia in contrasto con la norma statale e che, quindi, non può prevedere esenzioni a meno che la legge statale non lo disponga.