Fondo Garanzia Prima Casa: Regolamento Attuativo

    garanzia mutuiPubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n.226 del 29 settembre 2014) il decreto attuativo del fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa. Il provvedimento statale ha lo scopo di garantire mutui prima casa, oppure per la ristrutturazione e il miglioramento dell’efficienza energetica.


    Avranno priorità di accesso al fondo le giovani coppie, i single con figli e gli under 35, i conduttori di alloggi di proprieta’ degli Istituti autonomi per le case popolari con coperture pari alla metà dell’importo per prestiti non superiori ai 250 mila euro.

    Tutto ciò è previsto dal decreto del 31 luglio 2014 “Disciplina del Fondo di garanzia prima casa” di cui all’articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147”, pubblicato sulla G.U. n.226 del 29 settembre 2014.

    Nel provvedimento è specificato che per  giovani coppie si intendono:

    i nuclei familiari composti da coniugi o conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

    La definizione di nucleo familiare monogenitoriale con figli minori riguarda invece:

    • persona singola non coniugata, ne’ convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con se’ conviventi;

    • persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;

    Nel caso di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica ci si riferisce:

    ad un immobile, qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che accresca la prestazione energetica dell’immobile ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici.

    Definizione di lavoro atipico:

    le fattispecie di cui all’art. 1 della legge del 28 giugno 2006, n. 92, cosi’ come modificato dall’art. 7 del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Il fondo disponibile è di 600 milioni di euro ripartiti in tre anni (200 milioni l’anno nel triennio 2014/2016) e sarà gestito dalla Consap e potrà essere anche rifinanziato da enti locali e Regioni su base volontaria.

    Non tutti gli immobili potranno godere del finanziamento; è indispensabile che la casa scelta da acquistare e adibire ad abitazione principale, così come stabilito dal decreto, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere caratteristiche di lusso.

    Le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dallo Stato saranno effettuate da banche e intermediari finanziari in base a un protocollo tra il Tesoro e l’Associazione bancaria italiana (Abi) che disciplini le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all’iniziativa del Fondo.

    La domanda di ammissione, da presentare necessariamente online, deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà del richiedente che certifichi il possesso dei requisiti e delle eventuali priorità.

    Il soggetto finanziatore, dopo averla raccolta, ne verificherà la regolarità e la correttezza e si occuperà poi di girarla alla CONSAP.

    Tale ente assegna dunque alla richiesta un numero progressivo in base all’ordine di arrivo, verifica che ci siano ancora fondi disponibili e comunica al finanziatore (entro un lasso di tempo pari a circa 20 giorni) l’ammissione alla garanzia.

    L’efficacia della garanzia del Fondo decorre automaticamente a far data dall’erogazione del mutuo.

    E’ bene ricordare che il mutuatario,alla data di presentazione della domanda, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

    Per i mutui ai quali è assegnata priorità ai sensi del comma 4, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato ogni 3 mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

    Nel caso in cui venga concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, la garanzia verrà meno e il mutuo non potrà più essere erogato. Al seguente link una dettagliata guida alla scelta del mutuo.




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