A molti di noi sarĂ certamente capitato di acquistare un bene o un servizio su internet allettati da un prezzo alquanto conveniente per poi accorgerci, in fase di compilazione del modulo acquisti, che una volta aggiunte spese di spedizione e voci varie il conto si rivelava piĂą salato di quanto previsto, sopratutto scegliendo di pagare con la carta di credito.
L’Antitrust dice però che nessun sovrapprezzo può essere applicato ai consumatori che comprano on line e pagano con carta di credito.
A dire il vero è già a decorrere del 13 giugno 2014 che l’articolo 62 del Codice del Consumo sancisce il divieto assoluto di imporre spese aggiuntive ai consumatori per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento.
Trascorsi due anni, solo ora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di far rispettare tale norma e per la prima volta ha multato Norwegian Air e Blue Air.
A tal proposito dice una nota dell’Authority: “E’ il primo risultato dell’azione Antitrust che ha sanzionato le compagnie aeree low cost Norwegian Air e Blue Air rispettivamente con 250.000 e 300.000 euro per avere rispettato la nuova norma introdotta nel nostro ordinamento a seguito del recepimento della direttiva 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori (Consumer Rights).
L’applicazione di un sovrapprezzo, collegato e corrispondente all’utilizzo di uno strumento di pagamento da parte dei consumatori, si pone in chiara violazione del citato art. 62 del Codice del Consumo”.
Concludendo che: “La norma riguarda non solo le carte di credito, ma anche altre forme di pagamento come i bonifici e gli acquisti in contrassegno.
L’introduzione di questo divieto nel mercato italiano per tutti i settori economici e non soltanto per il trasporto aereo, è tale da rendere superflua qualsiasi valutazione circa le modalità di presentazione ai consumatori del sovrapprezzo al momento del pagamento con carta di credito, pratica questa che è stata pure sanzionata, nei medesimi provvedimenti, per il precedente all’entrata in vigore della nuova normativa.
Prima della conclusione dei rispettivi procedimenti, le due compagnie hanno messo in atto, con tempistiche differenziate, le misure necessarie per rimuovere le condotte scorrette”.