Pignoramenti Prime Case: il Governo è Favorevole

Ieri 7 luglio 2015, si è consumata l'ennesima beffa ai danni dei cittadini che versano in condizioni di disagio economico. Infatti, con 245 no e 144 sì, il Governo Renzi ha respinto la mozione Colletti (Movimento 5 Stelle) concernente iniziative volte a sospendere le procedure di espropriazione relative ad immobili adibiti ad abitazione principale.

A nulla è servito ribadire che l'anno scorso ci sono stati ben 5.500 tra pignoramenti ed esecuzioni immobiliari, con un incremento che a dicembre del 2014 ha registrato un + 11 per cento rispetto al 2013, mentre già nei primi giorni del 2015 il trend si è rivelato in ulteriore crescita.

Infatti, secondo uno studio condotto da Accord, le case tolte ai legittimi proprietari, sequestrate e vendute all'asta, quest'anno potrebbero superare quota centomila in pochissimo tempo.

Dunque sempre di più le richieste di aiuto da parte delle famiglie italiane, che si rivolgono a un soggetto terzo in grado di risolvere un problema per loro insormontabile, come la cancellazione del pignoramento sull'immobile, o per impedire la svendita della casa pignorata.

Per tale motivo, con la suddetta mozione, si chiedeva al Governo di tutelare espressamente chi rischia di perdere la prima casa, in considerazione anche del fatto che in Italia, le politiche abitative, sono praticamente inesistenti.

Purtroppo sono andati vani i tentativi di far assumere all'esecutivo iniziative volte e preservare dall'espropriazione immobiliare almeno l'unica abitazione disponibile qualora fosse quella principale.



Ovviamente erano stati previsti anche casi di esclusione, come ad esempio: 

che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati entro 150 chilometri dal comune di residenza e che inoltre, negli ultimi tre anni, non abbiano ceduto a terzi diritti su altri immobili; 

che il valore dell'immobile sia inferiore a 300.000,00 euro tranne che per gli immobili ricadenti nei comuni di Roma, Milano, Torino, Bologna, Venezia e Firenze per cui detto limite è pari a 400.000,00 euro, facendo sì che il valore dei fabbricati, ai fini di quanto disposto dalla presente lettera, sia calcolato in misura pari all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, moltiplicato per tre, e che, qualora non sia possibile determinare il valore in conformità a quanto previsto dalla presente lettera, il valore sia determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 

che l'immobile non sia sottoposto a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata; 

ad assumere iniziative per prevedere, al contempo, l'istituzione di un fondo, con dotazione annua di almeno dieci milioni di euro, per la remunerazione degli interessi ai creditori la cui procedura esecutiva immobiliare sia stata oggetto di sospensione ex lege che remuneri i creditori ad un tasso di interesse dello 0,5 per cento annuale sul credito vantato, con la previsione che potranno accedere a tale fondo solo i creditori, muniti di titolo esecutivo, che abbiano proceduto a pignoramento ovvero sia intervenuti, a norma dell'articolo 551 del codice di procedura civile, nell'espropriazione immobiliare de quo. 




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