ImpignorabilitĂ  Prima Casa: Come Stanno Davvero le Cose

Due diverse sentenze, una della Corte di Cassazione e l’altra della Corte di Giustizia Europea, hanno sancito con estrema chiarezza che la prima casa (sempre che non si tratti di un immobile di lusso), ove si abita  e si ha la residenza,  non può essere pignorata.

Il tribunale di ultima istanza con la sentenza del 13 maggio 2014, numero 19270, non solo ha stabilito che l’abitazione adibita a prima casa non può essere pignorata.

Ha decretato inoltre, nonostante l’opposizione di Equitalia, che tale disposizione ha valore retroattivo e dunque da disporre anche riguardo i casi verificatisi prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

Questo perchè, come spiegato dalla III Sezione civile, “dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima”.

Ha specificato inoltre che, quando l’espropriazione immobiliare abbia ad oggetto l’unico bene di proprietà, non di lusso, ove il contribuente abbia stabilito la propria residenza:

l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione.

E’ bene sottolineare però che il pronunciamento della Suprema Corte, riguarda solo i casi in cui il pignoramento faccia capo a a debiti contratti con Equitalia per cartelle esattoriali non pagate.

Successivamente, con un’altra sentenza, in questo caso della Corte di Giustizia Europea (causa C‑34/13 del 10 settembre 2014), è stato impedito anche a banche e finanziarie di pignorare le prime case.

Questo ogni qualvolta nei contratti stipulati con i clienti si evidenzino clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.



Nel dettaglio è stato sancito che, la perdita dell’abitazione familiare, non è solamente idonea a violare gravemente il diritto dei consumatori, ma pone i familiari del consumatore interessato in una situazione particolarmente delicata.

Volendo riassumere in termini semplici quanto riportato in questo articolo, la prima casa è impignorabile dallo Stato ma anche da banche e finanziarie, a condizione che, nel caso degli istituti creditizi, siano stati stipulati contratti che non rispettano integralmente le direttive Ue.

Attenzione però perchè la prima casa è ancora pignorabile nei casi in cui si tratta di una casa di lusso, se il debitore ha altri immobili, se il debitore non è residente nell’immobile pignorato e sopratutto se il creditore è diverso da Equitalia, oppure se pur trattandosi di Equitalia il debito ammonti ad almeno 120 mila euro.

Inoltre occorre tener presente che l’abitazione principale è tuttavia ipotecabile in presenza di un debito a ruolo superiore a 20 mila euro.

Ciò significa che dopo l’ipoteca Equitalia resterebbe solo in attesa, sperando di poter approfittare del caso in cui un debitore diverso si muova con l’esecuzione forzata per riscattare dei crediti.

Oppure attendere una vendita dell’immobile, eventualità in cui l’esattore statale dovrà essere risarcito se si vuole togliere l’ipoteca per cedere ad altri la casa frutto del contendere.

Anche perchè, qualora l’ipoteca dell’incaricata alla riscossione dei tributi sia di primo grado, potrà sempre e comunque intervenire nella procedura e intervenire di diritto come figura privilegiata.

Vista la complessità della norma, se ci si trovasse si trovasse nella malaugurata situazione di aver contratto debiti rischiando di perdere il proprio immobile,  è bene rivolgersi ad esperti che sapranno valutare di volta in volta le migliori strategie per arrivare alla soluzione del caso.







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