Il Fondo di solidarietà che permette di sospendere il pagamento delle rate dei mutui ai soggetti in stato di disagio che avevano acquistato la prima casa è finalmente attivo, grazie all’approvazione del nuovo regolamento avvenuta nei giorni scorsi.
Il 14 aprile infatti sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n°86 le nuove norme di attuazione approvate con decreto n. 37 del 22 febbraio 2013.
Nuovi requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà
Ammessi al beneficio solo i soggetti che, nel triennio precedente alla richiesta di sospensione del mutuo si trovassero in una delle situazioni riportate di seguito:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di eta’ con diritto a pensione, licenziamento, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualita’ dello stato di disoccupazione;
cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualita’ dello stato di disoccupazione;
morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidita’ civile non inferiore all’80 per cento. Se il mutuo è cointestato, gli eventi indicati possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
Mutui ammessi alla moratoria
La sospensione del pagamento delle rate si applica anche ai mutui:
oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione;
erogati per portabilita’ tramite surroga ai sensi dell’articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;
che hanno gia’ fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purche’ tali misure non determinino in totale una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.
Mutui esclusi dal fondo di solidarietà
per ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto stesso, procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
per fruizione di agevolazioni pubbliche;
mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, se garantito il rimborso delle rate oggetto della sospensione.
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