Non c’è nessun vincolo tra ex coniugi che obblighi a corrispondere il cosiddetto assegno divorzile. Lo afferma la Cassazione secondo cui “non è configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”. Anche se la novità si applicherà solo sui casi futuri, può sempre essere richiesta una revisione per le situazioni del passato.
Viene dunque archiviato il cosiddetto “tenore di vita” goduto durante il matrimonio come parametro di riferimento e considerata invece la capacità dell’ex coniuge di potersi mantenere autonomamente.
La sentenza, pubblicata in data 10 maggio 2017 è la numero 11504.
Nel contenuto si evince che il matrimonio non è più la sistemazione definitiva; quindi sposarsi, scrivono è un atto di libertà e autoresponsabilità .
E se l’unione fra i coniugi termina si torna ad essere persone singole dunque senza rendite di posizione.
Quindi in seguito al divorzio il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche su quello economico e patrimoniale.
Pertanto ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattivitĂ del vincolo matrimoniale.
A maggior ragione se si tiene conto che versare un assegno può essere motivo di intralcio nella costituzione di un nuovo nucleo familiare, in violazione del diritto a rifarsi una vita riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo e dalla Carta fondante dell’Unione Europea.
Detta in parole povere, sposarsi non potrĂ piĂą essere un modo per sistemarsi vita natural durante.
Finora accadeva che l’ammontare dell’assegno fosse collegata al parametro del tenore di vita matrimoniale e l’importo  doveva pertanto consentire all’ex coniuge di mantenere le stesse abitudini quotidiane precedenti alla separazione.
Adesso le cose cambiano: si valuterà l’indipendenza o l’autosufficienza economica della parte che lo richiede.
Per essere più precisi saranno considerati 4 punti cardine per stabilire la presenza dei requisiti al diritto all’assegno di mantenimento:
- il possesso di redditi di qualsiasi specie;
- il possesso di patrimoni mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri e del costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l’assegno;
- le capacità e le possibilità effettive di lavorare, in relazione alla salute, all’età , al sesso ed al mercato del lavoro;
- la stabile disponibilitĂ di una casa di abitazione.
Alla luce delle novità riguardanti il divorzio e l’assegno di mantenimento, le coppie continueranno a separarsi facilmente come avviene da un po’ di anni a questa parte?
Troppo presto per dirlo! A detta di molti matrimonialisti di sicuro ci sarà un vero e proprio terremoto giurisprudenziale, almeno riguardo il numero di ex mariti ed ex mogli pronti a cogliere la palla al balzo e richiedere la revisione se non addirittura l’eliminazione dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge con cui sono stati sposati in passato.