Cartelle Esattoriali: Condono in Gazzetta Ufficiale

Condono Cartelle EsattorialiCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell’Economia 15 giugno 2015 (n.142 del 22 giugno) diventa operativo il condono sulle cartelle esattoriali di importo fino a 2mila euro. Di seguito è indicato l'iter da seguire, i casi di esclusione e tutti gli altri dettagli.

In base a quanto previsto dalla legge di Stabilità, affinchè le cartelle vengano annullate (capitale, interessi e sanzioni), è necessario che le stesse siano state iscritte a ruolo entro e non oltre il 31 dicembre 1999.

In tal caso l'annullamento è automatico, a prescindere che si tratti di tasse, multe, contributi o qualsiasi altra natura.

Dunque non c'è bisogno di fare domanda per l'annullamento delle cartelle.

Le specifiche tecniche attraverso cui Equitalia comunica agli enti creditori l’elenco delle cartelle annullate o annullabili sono contenute nel decreto ministeriale Permezzo dei tracciati presenti negli allegati 1 e 2 del decreto.

L’agente della riscossione si occupa anche di comunicare, in via telematica o su supporto magnetico, anche la lista delle cartelle non annullabili, ovvero quelle che superano l'importo di 2 mila euro.



In tal caso si tratta di somme non interessate da procedure esecutive avviate, contenzioso pendente, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, dilazioni.

Le spese per le procedure esecutive relative alle cartelle rottamate o comunque non più in carico all’agente della riscossione, sono rimborsate in dieci rate annuali con riferimento a spese relative a ruoli erariali, in venti rate per gli altri ruoli (non erariali).

Gli agenti della riscossioni dovranno presentare istanza di rimborso entro il 30 settembre 2015, sulla base dei crediti risultanti al 31 dicembre 2014, al Ministero dell’Economia per i ruolo erariali, e agli enti creditori per le altre somme.

La prima rata dei rimborsi sarà erogata entro il 30 giugno 2016.

Per quanto concerne il rimborso delle spese per le procedure esecutive relative alle cartelle che restano in carico all’Agente della riscossione va chiesto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione dell’attività.

Ulteriori dettagli possono essere rilevati consultando il decreto 15 giugno 2015 contenente "Modalita' di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli (GU Serie Generale n.142 del 22-6-2015).







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