Cartelle Esattoriali Equitalia Inviate per Raccomandata: si Possono Contestare

La sentenza della Corte di Cassazione n. 2625/15 dell’11.02.2015 esplicita che, se il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento inviata per posta raccomandata, spetta a Equitalia dimostrare l’esatto contenuto del plico, nel caso in cui il ricevente decida di contestarla.

Questo perchè, se il destinatario della missiva afferma che all’interno della busta non c’era nulla o erano presenti documenti diversi da quelli oggetto del contendere,  di fatto la notifica viene invalidata.

Infatti non c’è modo per l’Agenzia delle Entrate di dimostrare che all’interno del plico ci sia davvero quanto notificato visto che, l’unico documento di prova in suo possesso, altro non è che la ricevuta di ritorno.

In seguito al pronunciamento della Suprema Corte dunque, il rischio è che migliaia di cartelle esattoriali potrebbero essere nulle se recapitate tramite raccomandata A/R .

Secondo la cassazione infatti la spedizione effettuata da Equitalia non dà, di per sé, garanzia che nella busta ci sia effettivamente la cartella di pagamento.

Quindi ciò vuol dire che, in caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova spetta al mittente, anche se si tratta del concessionario della riscossione, nonostante questi, non essendo soggetto privato, è dotato di poteri pubblici.

Per farla breve, se il contribuente contesta il contenuto del plico, Equitalia deve dimostrarne senza lasciare spazio a dubbi l’esatto contenuto.

Ovviamente non passerà molto affinchè il riscossore di Stato corra ai ripari, prima di ritrovarsi sommerso dai ricorsi, magari attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), cosa che a dire il vero sta già avvenendo in diverse zone d’Italia.



A tal proposito è bene sapere che la posta certificata non offre prova legale sul contenuto degli allegati, per tale motivo se si dovesse ricevere una mail la cui documentazione esplicativa si trovi all’interno di un documento PDF, può essere tranquillamente contestata.

In alternativa il riscossore potrebbe optare per la consegna a mano tramite agente autorizzato, oppure ancora, usando sempre il canale postale ma adottando esclusivamente le cosiddette raccomandate senza busta, dette anche raccomandate in foglio.

In tal caso i fogli dove è scritto il testo verrebbero piegati col contenuto all’interno e spillati oltre che timbrati dall’ufficio postale in partenza ed arrivo.

Sempre che, le raccomandate senza busta, non risultino illegittime o lesive della riservatezza del destinatario poichè, un documento aperto, quasi certamente violerebbe la privacy.

Brevemente, la sentenza in questione che ha sollevato il problema, recita quanto segue: “In caso di notifica della cartella esattoriale in busta chiusa con raccomandata con avviso di ricezione, qualora il destinatario contesti il contenuto del plico, spetta al concessionario della riscossione l’incombenza di provare il contenuto.

Infatti, solo la cartolina di ricevimento non offre sufficienti garanzie sull’esatto contenuto del plico.

Da sapere: anche se la pronuncia si riferisce esplicitamente alle cartelle di Equitalia, essa ha valore anche nelle comunicazioni tra privati.







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