Tassa su Bonifici Esteri e Versamenti: Quanto e Chi la Deve Pagare

    tassa bonifici esteriTutti i bonifici provenienti dall’estero, subiranno una decurtazione pari al 20% dell’importo totale che finirà nelle casse dello Stato. Questo perchè entrerà in vigore l’articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013). Riscossori incaricati sono gli istituti creditizi (banche, poste, ecc).


    Bonifici dall’estero: chi dovrà pagare l’imposta

    Il prelievo automatico alla fonte riguarderà tutte le persone fisiche in riferimento a redditi da capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria.

    In quali casi va pagata la tassa sui bonifici provenienti dall’estero

    La decurtazione avviene per tutti i crediti esteri derivanti da mutui, depositi e conti correnti, rendite per cessioni di immobili e somme di danaro di svariati tipi come ad esempio  plusvalenze, interessi, affitti, ecc.

    Non si applica però se gli importi ricevuti riguardino danaro riferito ad attività d’impresa o di lavoro autonomo, oltre che nel caso in cui la movimentazione non avvenga per mezzo di intermediari finanziari.

    Lo stesso dicasi se le somme in questione non abbiano natura di compenso reddituale.

    Casi in cui non si paga

    Il contribuente può essere esonerato dal prelievo a patto che presenti (anche preventivamente) un’autocertificazione in banca, attraverso la quale attesterà che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.

    In caso di flussi misti, occorrerà fornire tutti i dettagli indispensabili affinchè si possa individuare con certezza l’eventuale natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. 

    La circolare 38/E del 23 dicembre scorso specifica che:

    al fine di consentire agli intermediari di adeguare le procedure relative ai nuovi adempimenti di sostituzione tributaria direttamente su tale nuovo sistema di pagamento, il provvedimento del Direttore ha previsto che le ritenute e le imposte sostitutive derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990, dovute per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2014 possono essere versate entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi e senza applicazione di sanzioni. Inoltre, con riferimento ai flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014 gli intermediari non applicano il prelievo ed effettuano la segnalazione dell’operazione all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente anche nei mesi successivi, e comunque entro il 30 giugno 2014, conferisce all’intermediario l’incarico all’applicazione del prelievo sempreché dovuto.

    Come non pagare la tassa sui bonifici esteri

    Premesso che qualora il parlamento non riesca a convertirlo in legge entro il 31 marzo prossimo tutto finirà in un nulla di fatto, anche nel caso in cui le cose dovessero restare così come riportate in questo articolo, sembra proprio che il provvedimento sia stato studiato con i piedi.

    Il motivo è presto detto: basterà aprire un conto corrente all’estero in qualunque altro paese comunitario al di fuori dell’Italia, usare quello, magari con la carta visa o mastercard, ed ecco che automaticamente ed in maniera del tutto legale si potrà fare a meno di pagare il nuovo balzello.

    Certo è che se pensano di far ripartire l’economia bloccando il flusso di capitali verso l’Italia sperando così di fare cassa stiamo proprio freschi!

    A volte sembra quasi che si voglia combattere l’evasione spingendo la gente a trovare il modo per non pagare le tasse.




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