Saldi: i Segreti per gli Acquisti Scontati

L’art. 1495 c.c. poneva uno stretto limite temporale per la denuncia dei difetti, stabilendo che il cliente dovesse comunicarli al venditore entro otto giorni dalla scoperta.

Il d.lgs n. 24/2002 ha ampliato questo termine stabilendo invece che il consumatore debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 1519-ter c.c.), ovvero beni conformi alle descrizioni fatte ed utilizzabili per gli scopi dichiarati, in caso contrario si potrà chiedere il rimborso della spesa sostenuta.

Anche la pubblicità è considerata una dichiarazione efficace ai sensi di questa normativa, e quindi anche una promessa fatta attraverso la pubblicità e non corrispondente alla realtà, potrà essere fonte di problemi per i venditori.

Le “garanzie convenzionali” (art. 1519-septies c.c.), ovvero gli impegni che vengono offerti solitamente dal produttore, costituiscono un vincolo per chi li offre, ma non possono sostituire assolutamente la garanzia del venditore.

Gli interventi devono essere richiesti dal consumatore direttamente al venditore per evitare ogni possibile confusione, sarà poi il venditore, nel caso il difetto sia anche coperto dalla garanzia convenzionale, ad indirizzare il clienti ai servizi di assistenza del produttore.

Come forma di tutela, dopo aver segnalato il difetto entro i sessanta giorni previsti, potrà essere utile fare una nuova segnalazione al venditore – con lettera raccomandata A.R. – per ribadire il difetto di conformità, elencando minuziosamente il problema insorto e la richiesta (ripristino delle condizioni del bene, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto).

Nel caso in cui il negoziante dimostri di non voler adempiere ai propri doveri o il centro assistenza del produttore richieda il pagamento delle riparazioni sostenendo che la garanzia non copre il difetto riscontrato, i consumatori rivolgere al Giudice di Pace del tribunale più vicino, o chiedere consiglio ad una delle associazioni per la tutela dei consumatori.

Infine, un ultimo mio consiglio personale sempre in tema di risparmio. Tenere bene a mente che, se si compra nel periodo di saldi lo si fa sopratutto per risparmiare. Pertanto evitare gli acquisti sfrenati e la corsa all’affare a tutti i costi: per risparmiare davvero bisogna acquistare solo ciò che serve davvero.



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