Pensione di Vecchiaia con 15 Anni di Contributi

    Confermato dall’Istituto Nazionale di previdenza Sociale con apposita circolare (la n. 16/2013), l’accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di anzianità contributiva per i cosiddetti contributi silenti soprannominati anche pensionati quindicenni.


    Con la circolare n. 16 del 1° febbraio 2013, l’Inps indica in maniera esplicita le modalità di applicazione delle disposizioni relative al requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti di particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi.

    Gli stessi possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità minima contributiva di 15 anni anziché di 20, fermo restando il perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.

    Soggetti interessati

    Sono state individuate le categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori. Nel dettaglio:

    • lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente;
    • lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;
    • lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;
    • lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa.

    La deroga è concessa anche a chi è stato autorizzato a proseguire volontariamente prima del 31 dicembre 1992; in tal caso però è indispensabile che la decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992.

    Le pensioni quindicenni saranno adeguate agli incrementi della speranza di vita così come stabilito dal D.M. del 6 dicembre 2011.

    Le modalità per chi avesse già presentato domanda di pensione pur essendo in possesso dei requisiti  anagrafici introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, che risultino pendenti alla data di pubblicazione della presente circolare, devono essere definite in conformità ai suddetti criteri applicativi.

    Allo stesso modo devono essere essere definite le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere, conformemente alle presenti istruzioni.

    Pertanto, in ottemperanza alle novità riportate in questo articolo, tutte le domande che fino ad oggi sono state respinte dall’Inps dovranno essere riesaminate.

    Questo anche nel caso in cui  in cui ci sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, eccezion fatta per le sentenza passate in giudicato.




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