Isee 2015: Domande Frequenti sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica

    faq iseeDevi presentare l’Isee 2015 e hai qualche dubbio che vorresti chiarire? Abbiamo raccolto per te tutte le domande e le relative risposte riguardanti la Nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso raccolte dalla consulta nazionale dei Caf per conto dell’Inps.

    Puoi consultarle per avere chiarimenti su tanti aspetti che spesso possono renderne complicata la compilazione.

    D: Nucleo con almeno 3 figli, di genitori diversi, posso dare la maggiorazione della scale di equivalenza per almeno tre figli? Ad esempio: due soggetti, ciascuno con due figli avuti da precedente matrimonio, decidono di convivere. Ora il nucleo è composto dai conviventi e da quattro figli che però non sono “in comune”.

    R: No, la maggiorazione non spetta ad eccezione dei casi in cui i genitori dei minori siano fra loro sposati o che almeno un genitore abbia 3 figli.

    D: In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU?

    R: Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU. Si rende necessaria solo dietro effettiva richiesta da parte dell’ente erogatore il beneficio e in questo caso va presentata ricordando che per tale modifica il CAF che la presenta non percepisce alcun compenso da parte INPS.

    D: Se i soggetti sono residenti all’estero ma non sono iscritti all’Aire bisogna comunque indicarli?

    R: No, non devono essere inseriti.

    D: Mi sono separato legalmente da mia moglie e i nostri due figli (di cui uno maggiorenne) sono entrambi residenti con me e mia moglie risiede altrove. Ai fini della compilazione della DSU (in particolare per le prestazioni del diritto allo studio universitario) devono essere dichiarati anche i redditi e i beni mobiliari e immobiliari di mia moglie? Quale casella deve essere barrata nel modello MB2, quadro C?”

    R: Ai genitori separati non si applica l’articolo 7 del DPCM n. 159 che ha per destinatari i genitori non coniugati e non conviventi tra loro. Pertanto, nel caso di prestazioni per
    il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:
    – la seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore,
    mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”), nonostante si riferisca al
    genitore “non coniugato”;
    – la prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esistenza di un provvedimento del giudice. Stessa modalità di compilazione sopra riportata si applica anche nel caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

    D: Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come componente attratto o aggiuntivo per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?

    R: No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato che
    lo compila indicando i suoi dati (cognome, nome e codice fiscale) il codice fiscale del figlio e barra la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

    D: Per prestazioni rivolte a soggetti minorenni in caso ad esempio di ragazza madre, in cui l’altro genitore ha riconosciuto il figlio ma non se ne occupa a livello materiale e non versa il mantenimento al figlio riconosciuto, si può usufruire dell’agevolazione “Il nucleo è composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni” pur in assenza di provvedimento attestante che l’altro genitore non si occupa del minore?

    R: Nel caso esposto, non è possibile fruire della maggiorazione in assenza di provvedimento attestante l’estraneità dell’altro genitore poiché le situazioni “di fatto” non sono rilevanti ai fini ISEE. La maggiorazione può essere fruita solo se il genitore
    non coniugato e non convivente che ha riconosciuto il figlio si trovi in una delle seguenti situazioni:
    a) risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
    b) risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
    c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
    d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza
    familiare;
    e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità’ competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

    Se l’altro genitore non è in una delle condizioni sopra specificate (lettere a,e, ai fini ISEE il nucleo non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e da un solo genitore.

    D: Se all’interno di questo nucleo familiare, vi fossero altri soggetti, oltre al minore ed alla mamma, non si tratta più di “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”?

    R: In tale fattispecie viene meno il requisito per fruire dell’agevolazione “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo”.



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