Come Aprire un Negozio di Detersivi alla Spina

La società semplice


Lo schema della società semplice è riservato a tutte le attività economiche che non siano qualificabili come commerciali e che non trovino corretto inquadramento nell’istituto della comunione, in quanto preordinate al mero godimento dei beni.

L’ambito di applicazione della società semplice si evince dagli artt. 2247, 2248 e 2249 c.c. In particolare, l’art. 2248 c.c. delimita l’ambito di applicabilità delle norme in tema di società da quelle in tema di comunione, statuendo che non rientrano nel concetto di società le forme di godimento collettivo di una o più cose.

La costituzione della società semplice resta improntata sulla massima semplicità formale e sostanziale infatti il contratto può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti.

Capitale minimo NO – Responsabilità illimitata Sì – Atto pubblico/scrittura In relazione ai beni conferiti autenticata – Attività commerciale NO.

La società in nome collettivo (s.n.c.)

Nella Società in Nome Collettivo tutti i soci sono responsabili in solido e illimitatamente dei debiti contratti dalla società col proprio patrimonio.

La società, costituita con scrittura privata autenticata o atto pubblico dal notaio, deve essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio al quale va comunicato:
1. la ragione sociale;
2. l’elenco dei soci con la specifica dei loro conf erimenti;
3. l’oggetto della società, la sua durata, la sede, partecipazione agli utili e alle perdite, amministrazione, ecc.

La S.n.c è dotata di unautonomia patrimoniale definita non perfetta dato che:
il patrimonio della società costituisce la garanzia primaria dell’adempimento delle obbligazioni sociali, ed è quindi, a tutti gli effetti, distinto dal patrimonio personale dei soci (non è perciò intaccabile dai loro creditori personali);

i soci hanno però una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali: ciò significa che il creditore sociale, ove il patrimonio della società risultasse insufficiente, può chiedere il pagamento delle obbligazioni, originariamente assunte dalla società, ad ogni singolo
socio, che, in questo caso, ne risponde con tutto il proprio patrimonio.

IN CONCLUSIONE: La società in nome collettivo è una buona scelta se i soci conoscono tutti bene l’attività dell’impresa e possono farne parte in quanto pienamente operativi all’interno della società e se vi apportano capitale.

Capitale minimo NO – Responsabilità illimitata Sì – Atto pubblico/scrittura Sì – autenticata – Attività commerciale Sì.





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