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La Società per Azioni (S.p.A.)


La società per azioni è una persona giuridica che esercita l’attività di impresa utilizzando un capitale sociale conferito dai soci sotto forma di azioni. I soci possono essere sia persone fisiche che altre società ed enti.

CAPITALE SOCIALE – Il capitale sociale non può essere inferiore a Euro 120.000,00. Ogni socio ha diritto a diventare azionista della società e ad avere azioni in rapporto a quanto ha conferito in denaro o in beni. La costituzione della società deve avvenire con atto pubblico, depositato dal notaio presso il Registro delle Imprese.

Le caratteristiche identificative di una S.p.A. sono le seguenti: ha una denominazione sociale, una sede, un oggetto; risponde di eventuali obblighi solo con il proprio patrimonio.

L’amministrazione della società

Sono previsti tre sistemi di amministrazione e controllo:
il sistema tradizionale, formato da un consiglio di amministrazione (cda), o un amministratore unico, ed un collegio sindacale con funzioni di controllo;

il sistema dualistico, che prevede un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza con funzioni di controllo;

il sistema che prevede la presenza di un unico organo (il cda), al cui interno viene istituito un comitato di controllo, composto da soggetti che dovranno essere dotati di particolari requisiti (onorabilità, professionalità e indipendenza).

Capitale minimo ¼ 120.000,00 – Responsabilità illimitata NO – Atto pubblico/scrittura Sì – autenticata – Attività commerciale Sì

La Società in Accomandita per Azioni

Si differenzia dalla S.p.A. per la presenza di due tipologie di soci: i soci accomandatari, che sono per legge anche amministratori e rispondono solidalmente e illimitatamente delle azioni e i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota di capitale sottoscritto.

Capitale minimo ¼ 120.000,00 – Responsabilità illimitata Sì Per i soci accomandatari – Atto pubblico/scrittura Sì – autenticata – Attività commerciale Sì.

La Società Cooperativa

La società cooperativa, che si caratterizza per lo scopo mutualistico, ha subìto notevoli mutamenti con la Riforma del diritto societario del 2004.

Uno dei più importanti riguarda la responsabilità dei soci, che prima della Riforma poteva essere limitata o illimitata: con la Riforma, le società cooperative sono sempre a responsabilità limitata.

I soci rischiano limitatamente alla quota versata. Tuttavia l’atto costitutivo può prevedere la responsabilità sussidiaria dei soci.





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