Rottamazione Debiti Equitalia: I Dubbi Restano

Rottamazione delle cartelle per mancato pagamento delle imposte, precedente all’anno 2010: in questo caso basta verificare se il contribuente abbia già provveduto al pagamento della cartella, anche ratealmente.

Cartella non pagata, integralmente: in base ai calcoli fatti si è visto che in generale più il debito è vecchio, maggiore è la riduzione dell’importo  dovuto;

Cartelle pagate in modo parziale, a rate: poniamo il caso che il debitore avesse da pagare una cartelle esattoriale del 2004 comprensiva di imposta, interessi di ritardata iscrizione, sanzioni accessorie , interessi di aggio e notifica pari a 100 euro e di queste abbia pagato a rate solo 50 euro.

Dei restanti 50 dovrebbe pagare solo 24,5 avendo così uno “sconto” di 25,5 tra riduzione del carico,  sanzioni e interessi di mora;

Rottamazione cartelle congiuntamente per unitarietà provvedimento alla base del carico affidato: in questo caso un contribuente aveva da pagare 3 cartelle esattoriali (anno 2008-2009-2010) di 300 euro l’una.  Ha poi pagato integralmente la prima, 200 euro per la seconda e nulla per la terza, pagando quindi un totale di 500 euro su 900 di dovuto.  Con la riduzione del 51% dovrebbe a Equitalia solo 441 euro.

Ma in questo caso non sono previsti rimborsi quindi avrebbe in realtà pagato di più, in quanto la legge non prevede rimborsabili  eventuali somme versate dal debitore in eccedenza rispetto al risultato della riduzione dell’importo dovuto.

Rottamazione cartelle separatamente per ruolo emesso nell’ambito dello stesso provvedimento amministrativo: questo è lo stesso caso di prima ma con la differenza che il provvedimento a carico del debitore viene calcolato non sul totale delle 3 cartelle, ma cartella per cartella, per ognuna di esse.

Abbiamo detto che delle 3 cartelle la prima è pagata, la seconda solo parzialmente (200 euro pagate su 300) e la terza è insoluta. Totale dovuto 400.

Ipotizzando la stessa percentuale di riduzione del 51% ma applicata a 400 invece che a 900, avremmo una riduzione del residuo debito a 196 (49% di 400).Il debitore dunque, considerando le cartelle separatamente e calcolando la riduzione solo sul residuo, verserebbe un totale di 696 euro su 900.



Praticamente vi è una vera e propria discriminazione tra chi ha un carico affidato unitario e chi ha lo stesso carico suddiviso per ruoli diversi e questo è semplicemente inspiegabile.  In questo esempio la differenza tra i due contribuenti debitori della stessa somma è pari a 255 euro senza che vi sia alcun motivo giuridicamente valido.

Rottamazione di un unica cartella per chi non ha nè pagato nè rateizzato: poniamo ora il caso che lo stesso debitore delle 3 cartelle non avesse impugnato un accertamento, non avesse provveduto a proporre alcun accordo con Equitalia,  non avesse pagato nulla e che fosse stata emessa un unica cartella esattoriale nei suoi confronti.

Ipotizzando lo stesso sconto del 51% avrebbe pagato solo 441 euro sui 900.

Tirando le somme abbiamo quindi questa situazione: il debitore che ha pagato più della metà del suo debito con cartelle considerate separatamente ha pagato 696.  Il contribuente che ha pagato più della metà del dovuto con cartelle congiunte 500 e il debitore che non ha pagato nulla e non si è preoccupato di nulla oggi paga solo 441.

A tutto questo si aggiungono poi delle situazioni critiche che rischiano di far saltare in aria i progetti dell’Agenzia delle Entrate come ad esempio il ridotto termine per il pagamento nonostante un emendamento prevede lo spostamento da marzo a settembre 2018 pare comunque essere troppo risicato il termine per chi ha i carichi più alti di dilazione.

A proposito di dilazione poi sorge un altro problema: il tasso degli interessi per dilazione che è stato fissato inspiegabilmente al 4,5% annuo, quando il saggio legale ufficiale degli interessi è fissato allo 0,2% annuo dal 1.1.2016 e che, quindi, di fatto, ripropone un carico pari a quello degli interessi di mora, fissato al 4,88% annuo, dal 15.5.2015.

A questo aggiungiamo ciò che già molte Commissioni Tributarie e la stessa Cassazione ritengono illegittimo; ossia l’esclusione dell’aggio di competenza di Equitalia, più la palese decisione di calcolare la riduzione solo sul debito residuo delle cartelle esattoriali e per singola cartella piuttosto che per il totale carico esposto nell’estratto ruolo del debitore.

Questi sono i punti più problematici della rottamazione Equitalia e se non si prenderanno provvedimenti e soluzioni pratiche e sensate il ricco progetto prefissato dalla Legge di Stabilità e dal Decreto Fiscale, rischiano di crollare come un castello di carte spazzato dal vento.




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