Periodo Gomme Invernali e Catene da Neve: Precisazioni

Con l’avvicinarsi dell’inverno si avvicina sempre di più l’obbligo (che in generale scatta a novembre) di dotare i nostri mezzi di trasporto o di semplici catene o, meglio ancora,  di gomme invernali o termiche che dir si voglia, che riportino sul lato la dicitura  M+S così come previsto dalla Legge  120/2010 e successivi chiarimenti.

Proprio riguardo la data in cui scatta periodo obbligatorio per l’uso di gomme termiche vi è da fare un chiarimento; in quanto non su tutto il territorio nazionale entra in vigore lo stesso giorno.

Questo dipende dalla situazione geografica del luogo; ad esempio in Valle d’Aosta addirittura esso è anticipato al 15 ottobre.

Precisazioni periodo gomme invernali

E proprio alla situazione geografica del territorio italiano è dovuto il fatto che tale accortezza sia un obbligo oppure no.

E’ facile immaginare che tale Legge debba essere per forza applicata nelle zone collinari o montagnose o più in generale nel centro-nord Italia, diversamente del sud Italia.

Spetta comunque ai gestori o proprietari dei vari tratti di strade far rispettare la legge, apponendo anche un cartello che ne riporti l’obbligo ove previsto.

Per gli automobilisti ciò non significa comunque che non sia buona norma mantenere ugualmente macchine e furgoni nelle migliori condizioni di sicurezza per il traffico stradale.

Il Codice della Strada prevede varie sanzioni per chi non rispetta la Legge, che variano in base al tratto o tipo di strada in cui l’infrazione viene rilevata.

Nei centri abitati, per esempio, la sanzione minima è di 41 euro, mentre fuori dai centri abitati  si parte da 84 euro.



In autostrada le sanzioni salgono partendo da 80 euro di minimo fino a 318 euro, oltre alla pena accessoria della decurtazione di ben 3 punti sulla patente.

Come per altri tipi di sanzioni anche per questa si può usufruire della riduzione del 30% se pagata entro i 5 giorni dalla notifica.

In realtà per chi è sorpreso a circolare senza le dotazioni invernali non è prevista solo la  sanzione pecuniaria e la decurtazione di punti:  c’è persino il fermo immediato del veicolo perché ritenuto pericoloso per la circolazione stradale.

Negli anni scorsi vi sono state parecchie polemiche su quali fossero le dotazioni invernali piĂą opportune; se bastavano le semplici catene o se era proprio il caso di dotare la propria vettura degli pneumatici invernali.

A tal proposito va ricordato che l’articolo 122 del Codice della Strada al comma 8 precisa l’equivalenza tra pneumatici e catene.

Il discorso cambia riguardo ciò che consigliano gli esperti che indicano nelle “gomme” M+S la scelta migliore se si è in zone d’Italia dove le temperature basse sono la normalità, in quanto l’aderenza che assicurano è di certo superiore a quella che rendono i copertoni estivi.

Per chi non è molto pratico sull’argomento, segnaliamo che  gli pneumatici M+S riportano anche una o più simboli di stelle del ghiaccio sulla spalla per facilitare la loro individuazione.

La grande differenza tra gomme estive ed invernali  è rappresentata proprio dal battistrada lamellato degli M+S, anche se  ad essere diversa è anche la mescola e la carcassa forgiate in modo da fornire una maggiore aderenza in presenza di ghiaccio.

In ultimo è doveroso fare una precisazione;  il Ministero dei Trasporti, con una circolare del 17 gennaio 2014, concede una deroga al termine stabilito dalle Regioni di  30 giorni per la sostituzione degli pneumatici.

Praticamente bisogna fare attenzione al codice di velocità degli pneumatici posseduti, e questa deroga è consentita solo per il periodo invernale che termina il 15 aprile.  Circolare con copertoni con codice di velocità inferiore comporta una sanzione che va da 422 a 1.695 euro in base a quanto sancito dall’art. 78 CdS.







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