Mutui Casa: Contratti piĂą Facili da Comprendere

In base al decreto legislativo 72/2016 (lo stesso provvedimento che sancisce il sequestro della casa in caso di mancato pagamento di 18 rate del mutuo da parte della vostra banca), l’informativa in fase precontrattuale dovrà cambiare volgendosi verso una chiarezza ed una comprensione maggiore. Quindi stop a pubblicità incomprensibili ed ingannevoli, sia in radio che in tv, carta stampata o attraverso il web.

In ogni caso dovranno essere indicati tutti i punti riportati di seguito.

Mutuo sotto la lente

Chi è il finanziatore o l’intermediario del credito, se il credito sarà garantito da un’ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale che riguardi beni immobili residenziali, il tasso d’interesse (fisso, variabile o misto), commissioni e oneri compresi nel costo totale, importo totale del credito.

Il Taeg dovrà apparire in modo chiaro nell’annuncio al pari di quello di ogni tasso d’interesse, così come l’eventuale esistenza di  servizi accessori necessari per ottenere il credito in questione, nel caso i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel prezzo perché non fissati in anticipo.

Non dovrà mancare inoltre la durata totale del contratto di credito e il prezzo finale che il consumatore è tenuto a pagare, l’importo e il numero delle rate; in caso di finanziamenti in valuta estera, una nota dovrà indicare che l’ eventuale fluttuazione del tasso di cambio potrebbe incidere sull’importo da pagare.

Il consumatore ha il diritto a convertire la valuta estera del credito, in caso di variazioni del tasso di cambio pari o superiore al 20% successive alla firma del mutuo. Il messaggio pubblicitario sarĂ  corredato inoltre di un esempio rappresentativo chiaro, conciso e realistico in modo da illustrare meglio le condizioni del prestito.



Tutto questo dovrebbe portare quindi ad una maggiore chiarezza sui mutui in modo che il consumatore non debba più fare i salti mortali per interpretare il contratto. Al contrario avrà diritto gratuitamente ad avere dalla banca o istituto di credito tutta l’assistenza necessaria per capire e valutare bene il caso.

Il decreto attuativo del 29 settembre 2016 insiste sull’argomento precisando che le banche saranno tenute a fornire in qualsiasi momento ai clienti un foglio informativo di natura durevole che dia tutte le delucidazioni generali in modo chiaro e comprensibile sui diversi tipi di contratti di credito offerti.

Se ciò non dovesse bastare le banche sono tenute a fornire al cliente un’adeguata assistenza fornita da personale qualificato, a voce o anche a distanza, purchè attraverso tecniche che consentano una interazione individuale.

E non finisce qui. Prima che il consumatore aderisca al mutuo, la banca dovrà fornirgli un modulo su cui sono riportate  per iscritto tutte le condizioni a cui l’istituto offre il credito; il cosiddetto PIES, acronimo di “Prospetto informativo europeo standardizzato”.

A questo punto il cliente avrĂ  sette giorni di tempo per valutare bene la situazione mettendola magari a confronto con quella di altre banche.

Scaduto il periodo dei sette giorni il consumatore non ha comunque nessun obbligo nei confronti della banca. Al contrario invece la banca è vincolata per sette giorni a mantenere le condizioni ed i tassi d’interesse contenuti e riportati nel PIES.

Queste novità saranno utili a superare la crisi del mattone? In base a quanto diffuso dall’Abi, l’Associazione bancaria italiana, i dati sono incoraggianti: le nuove erogazioni di mutui hanno segnato un incremento del 38% nel periodo gennaio-settembre 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015. Che sia un piccolo segnale che la crisi ormai è dietro le spalle?







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