Conti Dormienti: Istruzioni per il Rimborso

conti dormientiI soldi dei conti dormienti di tanti italiani che erano finiti nelle casse dello Stato, finalmente possono essere recuperati. Finora per tanti risparmiatori che avevano un conto con denaro depositato che non usavano da più di 10 anni, era quasi impossibile rientrarne in possesso.

Ora sembra essere arrivata una soluzione. Finora l’iter burocratico era talmente complesso da rendere quasi impossibile il recupero dei denaro dai conti dormienti.

Le nuove indicazioni arrivate da parte del Ministero dell’Economia indicano inequivocabilmente le modalità da seguire affinchè l’ìter si svolga nel modo corretto.

Importi confluiti nel fondo ministeriale conti dormienti

Gli importi devoluti al fondo riguardano tutte le somme depositate in banca o alla posta su conti e libretti di qualsiasi genere nei quali, in un arco di 10 anni, non è stata effettuata alcuna transazione dall’intestatario (depositi, prelievi, ecc).

Lo stesso dicasi per i titoli in custodia o in amministrazione e gli assegni circolari che entro il termine prescrizione (tre anni) non sono stati incassati e le polizze vita giunte a scadenza non riscosse entro 2 anni.



Lo stesso dicasi per i buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 e non incassati entro un decennio. Tutti gli aventi diritto (intestatari o eredi di conti dormienti), possono chiedere il rimborso se i propri soldi sono confluiti nel Fondo ministeriale  per i depositi di denaro.

Questo però a condizione che non siano trascorsi più di 10 anni dal momento del trasferimento al fondo o dal momento in cui è stata fatta richiesta di rimborso.

Quando si può chiedere il rimborso

La richiesta di rimborso può essere fatta di chi ne ha diritto, entro i termini di prescrizione indicati sopra, ad eccezione dei beneficiari di assegni circolari (se trascorsi i termini di prescrizione di 3 anni), polizze vita (se trascorsi i termini di prescrizione di 2 anni), buoni fruttiferi postali (se trascorsi i termini di prescrizione di 10 anni).

Chi ha già presentato domanda in passato al Ministero dell’Economia non dovrà farla nuovamente. Dovrà solo attendere conferma di avvenuta ricezione da parte di Consap che si occuperà direttamente di prendere in carico le pratiche già inviate al Ministero.




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