Bonus 80 Euro Esteso a Disoccupati e Cassintegrati

bonus irpef 80 euroAnnunciata con un comunicato stampa appena rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, l’estensione del Bonus Irpef da 80 euro anche a chi si trova in cassa integrazione, mobilità oppure è disoccupato. Nei casi sopracitati, così come in tutti gli altri casi finora previsti, il bonus è automatico.

Questo perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, pertanto assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti.

Sarà lo stesso ente erogatore a calcolare l’ammontare dell’importo da corrispondere, in base alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità.

Nella circolare Ade n. 9/E del 14/05/14, si specifica inoltre che gli importi percepiti come incremento della produttività, tassati al 10%, non concorrono ai fini del bonus.

Non concorrono al superamento del limite di 26mila euro le somme percepite a titolo di
incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse
somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta
lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente.

I redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef.

Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo.

Allo stesso tempo, precisa il documento di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Bonus passa agli eredi: il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello.

Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga con criteri oggettivi: la circolare specifica gli step che il sostituto d’imposta deve seguire per il calcolo del credito.

Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga.

Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014 l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.

Il credito varia in base al periodo di impiego nell’anno:  nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, inoltre, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo.

Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120).

Dopo aver individuato l’importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi.

Infatti, l’importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.

Bonus Irpef, nel conto anche i redditi da cedolare secca: il documento di prassi di oggi precisa che con l’obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al “Bonus Irpef”, si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.

Recupero del credito senza il limite di 700.000 euro: il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/2000.

Approfondisci l’argomento e scopri tutto sul bonus 80 euro leggendo l’apposito articolo che ne spiega ogni dettaglio. Clicca qui se vuoi scaricare la circolare dell’AdE sull’estensione del Bonus Irpef a Disoccupati e Cassintegrati.

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